FAQ Certificazione Energetica - Domande Frequenti - CERTO edilizia

FAQ – Certificazione Energetica

Cos’è l’Attestato di Prestazione Energetica (APE)? APE, ACE e AQE sono la stessa cosa?

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è un documento che ti permette di conoscere le prestazioni della tua casa in termini di consumi energetici, classificandola in un sistema di classi che va dalla A alla G. Prima del giugno 2013 lo stesso documento si chiamava Attestato di Certificazione Energetica (ACE): la modifica nel nome è stata introdotta a livello nazionale dal Decreto Legge del 4 giugno 2013 n. 63 e recepita da tutte le regioni per cui, di fatto, APE e ACE sono la stessa cosa.
Diverso è invece l’AQE, Attestato di Qualificazione Energetica, che viene emesso dal progettista al termine dei lavori sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni.

Quanto dura un sopralluogo per la certificazione energetica? Che dati vengono rilevati?
Il sopralluogo per la certificazione energetica serve per raccogliere tutte le informazioni sull’edificio e sui suoi impianti termici necessarie per fare poi il calcolo della prestazione energetica ed emettere l’Attestato di Prestazione Energetica. Durante il sopralluogo vengono misurati gli spessori dei muri, le dimensioni delle finestre, vengono fatte alcune foto all’interno e dall’esterno dell’immobile e vengono raccolte tutte le informazioni disponibili sull’impianto di riscaldamento e di produzione dell’acqua calda sanitaria (foto alla caldaia e al suo libretto di manutenzione, foto a radiatori, boiler, termostati di zona ecc.). Se l’impianto di riscaldamento è centralizzato ci serve solo il recapito dell’amministratore di condominio, al quale chiederemo di fornirci le informazioni tecniche relative alla centrale termica condominiale.

Cosa si intende per software validato?
Il calcolo della prestazione energetica di un immobile viene fatto rispettando la normativa vigente (NORME Uni TS 11300), in modo da rendere gli Attestati di Prestazione emessi da vari tecnici, e di conseguenza anche le classi energetiche, confrontabili. Per rendere possibile questo confronto i software utilizzati per fare questo calcolo devono essere validati, ovvero controllati da un ente terzo (in Italia è il CTI, il Comitato Termotecnico Italiano) che accerta che implementino correttamente la norma.
Noi utilizziamo il software Namirial Termo, sviluppato dalla ditta Namirial Spa, di Ancona, che è tra i primi validati dal CTI per la certificazione energetica.

Come viene emesso l’APE che mi viene consegnato? È uguale per tutta la Regione?
L’Attestato di Prestazione Energetica viene compilato online ed emesso in formato digitale dal catasto energetico regionale.
La Regione Emilia-Romagna ha infatti istituito un apposito sistema di registrazione telematica, che basa il suo funzionamento su di un software (“Sistema accreditamento certificazione energetica degli edifici – Sace”), reso accessibile in area riservata mediante l’utilizzo di apposite credenziali. Tutti i soggetti certificatori registrati per compilare e creare l’APE devono accedere all’area riservata del sistema telematico di gestione dei certificati che genera gli Attestati, il cui format è pertanto identico a livello regionale e non modificabile da parte dei singoli certificatori.

In quanto tempo, di norma, mi viene consegnato l’Attestato di Prestazione Energetica?
Grazie alla gestione informatizzata dei dati e alle nostre procedure di qualità interna siamo in grado di rilasciare l’Attestato di Prestazione Energetica in tempi molto ridotti, in media 5 giorni lavorativi dalla data del sopralluogo. Per il rispetto di questa tempistica è indispensabile la collaborazione del proprietario dell’immobile: se, per esempio, al momento del sopralluogo ci viene consegnata una documentazione incompleta (ad esempio manca la planimetria) i tempi potrebbero aumentare. In casi di particolare urgenza possiamo consegnare l’Attestato di Certificazione Energetica in meno di 5 giorni lavorativi, con un lieve sovraprezzo per l’urgenza.

L’Attestato di Prestazione Energetica è obbligatorio? 

Secondo quanto previsto dalla Delibera dell’Assemblea Legislativa 156/2008 della Regione Emilia-Romagna e ss.mm.ii., l’Attestato di Prestazione Energetica è obbligatorio, con onere a carico rispettivamente del venditore e del locatore, in tutti i seguenti casi:

    1. Per tutti gli edifici di nuova costruzione;
    2. Per tutti i grandi interventi su edifici esistenti (demolizione e totale ricostruzione, ristrutturazioni integrali);
    3. Per tutte le compravendite di edifici e di singole unità immobiliari;
    4. Per tutte le locazioni di edifici e di singole unità immobiliari con stipula o rinnovo del contratto a partire dal 1 Luglio 2010;
    5. Per accedere per accedere agli incentivi e alle agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti (ad es. 55%);
    6. Per tutti gli annunci immobiliari di compravendita e/o locazione.

L’Attestato di Prestazione Energetica va rifatto ad ogni compravendita o rinnovo del contratto di affitto? 

No, l’Attestato di  Prestazione Energetica vale 10 anni dalla data di emissione, salvo interventi di riqualificazione e ristrutturazione dell’immobile che ne modifichino le prestazioni energetiche (sostituzione infissi, isolamento termico, sostituzione impianto, ecc.), casi per cui va aggiornato. Diversamente, se viene rescisso il contratto o l’immobile viene venduto durante il periodo di validità dell’APE, è sufficiente riportare il numero univoco del certificato nel contratto successivo o allegare il “vecchio” Attestato di Prestazione Energetica al rogito.

Cosa si intende per numero dell’Attestato di Certificazione? 

Ogni APE è identificato da un numero univoco, generato automaticamente dal catasto energetico regionale SACE, composto da 14 cifre: le prime cinque corrispondono al tecnico che ha emesso il certificato, le cinque centrali sono il numero del certificato, le ultime quattro si riferiscono all’anno in cui il certificato è stato emesso (es. 00144 – 12345 – 2014 è il certificato n. 12345 emesso nel 2014 dal certificatore accreditato con il numero 144 = ing. Emanuele Pifferi).

Se sull’Attestato di Certificazione Energetica vengono indicati interventi migliorativi per il mio immobile sono tenuto a fare tali interventi? In che tempi? 
I suggerimenti di possibili interventi migliorativi che vengono riportati sul certificato non sono in nessun caso obbligatori, sono indicazioni che il certificatore è tenuto a fornire dopo aver individuato le soluzioni più vantaggiose per diminuire i consumi dell’immobile, con un guadagno per l’ambiente che si traduce in un risparmio economico, talvolta significativo, per il proprietario o l’inquilino. La Regione Emilia-Romagna tiene molto a questo aspetto della certificazione energetica, che può servire da stimolo e da pretesto per una riqualificazione energetica del parco edilizio esistente, ma in nessun caso (nemmeno per gli immobili in classe G) obbliga il proprietario a mettere in atto misure correttive.


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