Superbonus per immobili con unico proprietario - CERTO edilizia energetica

Superbonus per immobili con unico proprietario

Superbonus per immobili con unico proprietario

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Come sai è già possibile iniziare lavori di maxi riqualificazione con il Superbonus 110%. Il Decreto Rilancio, convertito nel Decreto Legge 77/2020 ha portato molte novità interessanti per te che hai deciso di approfittare di questa occasione – che potrebbe risultare l’unica così vantaggiosa – per riqualificare il tuo immobile. Ma il Bonus 110%, se da un lato è una grande opportunità, è anche un incentivo delicato da gestire, che porta a dubbi e interpretazioni sbagliate. Oggi inauguriamo una nuova rubricaFAQ 110”: una volta al mese pubblicheremo su questo blog un articolo in cui approfondiamo un aspetto specifico del Superbonus.

In questo primo articolo della rubrica FAQ 110 prendiamo in considerazione il caso di un unico proprietario di più immobili che vuole accedere al Superbonus 110% per riqualificarli: quando può farlo, su quante unità immobiliari e quando risulta escluso.

Interventi realizzabili con il Superbonus 110% e limiti in caso di unico proprietario

Ecco alcuni degli interventi che puoi realizzare con il Superbonus 110%:

  • interventi di miglioramento energetico su unità immobiliari possedute da un unico proprietario, ovvero interventi trainanti come cappotto e cambio impianto di climatizzazione invernale e trainati come sostituzione infissi, installazione dell’impianto fotovoltaico o di un sistema di accumulo per fotovoltaico. Questi interventi possono essere realizzati al massimo su due unità immobiliari possedute dallo stesso proprietario
  • interventi di miglioramento energetico sulle parti comuni di un condominio, come il cappotto o la sostituzione dell’impianto di riscaldamento centralizzato. In questo caso rientrano tutte le unità immobiliari possedute dallo stesso proprietario senza limitazioni.

Ovviamente per ogni intervento bisogna tenere conto dei limiti di spesa dettati dalla Legge 77/2020 e i requisiti tecnici che riguardano ad esempio i valori limite di trasmittanza, oltre che il requisito fondamentale perché di possa parlare di miglioramento energetico e accesso al Superbonus: il salto di due classi energetiche.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, ogni condomino godrà della detrazione calcolata sulle spese relative alla sua unità immobiliare in base alla suddivisione millesimale degli edifici o secondo i criteri stabiliti durante l’assemblea condominiale.

Si possono effettuare anche interventi antisismici e anche di monitoraggio strutturale se abbinati ad essi. In questo caso non ci sono limiti per l’unico proprietario sul numero di unità, ma i limiti riguardano la zona sismica in cui si trova l’immobile. Si possono riqualificare tutte le unità immobiliari che si possiedono nelle zone sismiche 1-2-3.

Interventi di efficientamento realizzabili con altri bonus e incentivi

Se ricadi nelle limitazioni che abbiamo visto sopra, o l’analisi di fattibilità ha stabilito che non viene fatto il salto di due classi energetiche, puoi comunque migliorare le prestazioni energetiche della tua casa, e consumare meno, con altri bonus come Ecobonus e Sismabonus.

Le detrazioni sono più basse, vanno dal 50% al 85%. Ma anche in questi casi puoi optare per l’alternativa della cessione del credito o dello sconto in fattura al posto della detrazione IRPEF da recuperare annualmente nella dichiarazione dei redditi

Superbonus: non si applica al caso di condomini con un unico proprietario

Un altro punto che è stato chiarito ad agosto è quello degli interventi di maxi riqualificazione sulle parti comuni di condomini mono-proprietario, per i quali non è possibile accedere al Superbonus come si legge al punto 1.1 della Circolare dell’Agenzia delle Entrate 24/E del 08/08/2020:

Tenuto conto della locuzione utilizzata dal legislatore riferita espressamente ai «condomìni» e non alle “parti comuni” di edifici, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista. […] In linea con quanto appena illustrato, in applicazione del dettato normativo contenuto nell’articolo 119 in esame, il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.

Quindi anche un condominio di proprietà di più soggetti, come ad esempio fratelli o eredi, ma in cui la proprietà di tutte le unità immobiliari è la stessa, non può beneficiare del Bonus 110%.

Se hai dubbi o domande su questo argomento o sul Superbonus 110%in generale, contattaci. Cercheremo di aiutarti ad inquadrare meglio la tua situazione e a capire come accedere all’incentivo.

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CERTO edilizia energetica è la divisione di Gruppo EDEN dedicata ai servizi rivolti ai privati, dalla certificazione energetica alle pratiche edilizie e catastali.

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