Il 20 giugno è stato approvato dal consiglio dei ministri il Decreto Legislativo “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”, che introduce un’importante novità sugli incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici (65%).
Come vi abbiamo illustrato nel precedente post sulle detrazioni fiscali per gli immobili, già prima dell’approvazione del nuovo decreto legislativo non era più necessaria nessuna comunicazione prima dell’inizio dei lavori per la riqualificazione energetica per accedere agli incentivi del 65%; l’unica comunicazione obbligatoria all’Agenzia delle Entrate era quella per lavori che proseguivano oltre il periodo d’imposta, cioè da un anno all’altro. Se, ad esempio, il cantiere per la riqualificazione di un immobile iniziava nel settembre 2013 per concludersi nell’estate 2014, entro il 31/03/2013 era necessario inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione con il riepilogo degli importi pagati nell’anno fiscale 2013; alla fine dei lavori questi importi, sommati a quelli pagati nel 2014, sarebbero poi confluiti nella richiesta di detrazione da inviare all’ENEA.
Con il nuovo decreto legislativo vengono semplificati molti passaggi burocratici, tra cui questo, con l’abrogazione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori di riqualificazione energetica che proseguono da un anno all’altro.
Fino a ieri il mancato invio di questa comunicazione nei tempi prestabiliti (90 giorni dal termine dell’anno precedente, quindi entro il 31 marzo dell’anno successivo) non comportava comunque la decadenza del beneficio fiscale, ma una sanzione monetaria da 256 a 2.065 euro, che viene così a sparire.
Rimane invece invariato l’obbligo di trasmissione delle richieste di detrazione all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie) entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
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