L’Attestato di Prestazione Energetica è un documento obbligatorio, che va prodotto in tutti i casi di compravendita e locazione di un’unità immobiliare. Ma la certificazione va fatta sempre, o ci sono delle eccezioni? Le eccezioni ci sono, e sono casi particolari in cui non c’è l’obbligo di emettere l’APE, o in cui non occorre aggiornarlo se già presente.
Nel post precedente abbiamo elencato i casi in cui scatta l’obbligo di aggiornare l’Attestato di Prestazione Energetica, questo post è invece interamente dedicato a questo: a illustrarvi quando la certificazione energetica non serve, e ad evitarvi inutili spese se casa vostra ricade proprio in uno di questi casi.
Una premessa: quando è obbligatorio l’APE in Emilia-Romagna?
Ricordiamo intanto che la certificazione energetica in Emilia-Romagna è obbligatoria, ai sensi della Delibera regionale DAL 156/08 e ss.mm.ii., per gli edifici di nuova costruzione, per le ristrutturazioni sostanziali e in tutti i casi di compravendita e locazione di edifici e appartamenti. Per una trattazione più completa dei casi in cui è obbligatorio produrre l’Attestato di Prestazione Energetica vi rimandiamo al nostro post su APE: obblighi ed esclusioni.
A questi casi si aggiunge poi l’obbligo, dal luglio 2013, di produrre l’APE quando un immobile viene messo in vendita o in locazione, per poter indicare la classe energetica nell’annuncio commerciale, con sanzioni pesanti per il proprietario e l’agenzia inadempienti (da un minimo di 3.000 a un massimo di 5.000 €).
Quando invece NON va fatta la Certificazione Energetica?
Non tutti gli edifici hanno l’obbligo di essere dotati della Certificazione Energetica, e nel nostro post sugli Obblighi e le Esclusioni trovate una trattazione esaustiva delle varie casistiche. I casi di esclusione derivano dalla DAL 156/08 e ss.mm.ii. della Regione Emilia-Romagna, e i principali sono:
E gli immobili con valore storico artistico, vincolati dalla soprintendenza (codice dei beni culturali e del paesaggio)?
In questi casi c’è l’obbligo di emettere l’APE. Questi edifici sono però esonerati dall’applicazione della DAL 156/08 per quanto riguarda gli interventi di miglioramento energetico, almeno nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici (DAL 156/08).
Compravendite tra parenti, permute, trasferimenti dopo separazioni o divorzi
Una precisazione: la DAL 156/08 della Regione Emilia-Romagna, quando parla di compravendita, usa il termine “trasferimenti a titolo oneroso”: questo significa che l’APE va emesso anche nei casi di permuta, trasferimento, cessione di diritti di proprietà, uso e abitazione (vi rimandiamo alla fine del post per chiarimenti su alcuni casi particolari).
Nel mare delle compravendite, o meglio dei trasferimenti a titolo oneroso, ci sono alcuni casi particolari per i quali la DAL 156/08 non prevede l’emissione dell’APE, come ad esempio:
Negli ultimi tre casi l’acquirente deve però dichiarare di avere già delle informazioni sulla prestazione energetica della casa, anche dalle bollette o da altra documentazione diversa dall’APE.
Alcuni esempi di casi dubbi: l’APE serve o non è necessario?
Concludendo, se vi trovate in uno dei casi sopra elencati non avete l’obbligo di emettere l’Attestato di Prestazione Energetica. Tuttavia la legislazione in materia di certificazione energetica in edilizia prevede molte eccezioni e casi particolari, dunque è sempre bene consultare un tecnico per capire se dovete o meno fare o aggiornare la Certificazione Energetica di casa vostra.
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