SCIA per attività di edilizia non libera - CERTO edilizia energetica

SCIA per attività di edilizia non libera

SCIA per attività di edilizia non libera

SCIA attività edilizia non libera

Nei giorni scorsi si è parlato parecchio di attività di edilizia libera. Ti abbiamo detto che il Decreto è diventato valido a tutti gli effetti con la pubblicazione in Gazzetta il 7 Aprile. Ti abbiamo raccontato come capire se un’attività è di “edilizia libera” e abbiamo preso come caso esempio l’attività di installazione delle pergotenda.

E se dopo aver controllato nel glossario delle attività di edilizia libera scoprissi che la costruzione di un pergolato, fissato a terra, non è tra queste? Allora non si tratta di un’attività di edilizia libera e devi andare a dare un’occhiata alla Legge Regionale.

Se abiti in Emilia Romagna la legge di riferimento che ti dà la prima indicazione è la Legge Regionale 15/2013 e, in particolare, l’articolo 13 della tabella aggiornata dell’anno successivo in cui viene spiegato che :

Sono subordinati a SCIA quegli interventi che non ricadono nell’attività edilizia libera e quelli che sono soggetti al permesso di costruire.

Dunque, per costruire un pergolato che possa rimanere negli anni nel tuo giardino, saldamente fissato a terra, dovrai prima presentare una SCIA, ovvero una Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Se poi vai a controllare nel Regolamento Edilizio (l’ex RUE) troverai, nello specifico, che si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria.

Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta, tenendo conto che lo scorso anno è stata emanata una legge sulla semplificazione edilizia che ha portato alla modifica dei moduli regionali per raggiungere l’uniformità nazionale e dell’ultima variante al Regolamento Edilizio che ha portato a ulteriori modifiche in fatto di diciture e nomi delle pratiche.

Cos’è la SCIA

Consiste nel depositare il progetto dell’intervento che vuoi realizzare firmato da un tecnico abilitato delegato a te. Il tecnico deve anche dichiarare, in modalità scritta, che l’intervento è conforme alle norme sia urbanistiche sia igienico sanitarie.

Quando devi presentare la SCIA?

Se vuoi fare interventi come la ristrutturazione edilizia, il risanamento conservativo e la manutenzione straordinaria.

Chi compila la SCIA

Un geometra, perito edile, ingegnere o architetto, ovvero un professionista iscritto all’albo.

Modalità e tempi per presentare la SCIA

Tocca al SUE (Sportello Unico per l’Edilizia) fare da intermediario tra te, cittadino, e la Pubblica Amministrazione. Il SUE controlla il progetto e l’opera ultimata. Ti indichiamo le modalità e i tempi previsti in base alle modifiche della recente Legge Regionale n°12/2017 sulla semplificazione edilizia.

Quando presenti la SCIA il SUE rilascia, subito o via e-mail, una ricevuta in cui ti indica quanti giorni devono passare per cui, visto il silenzio del SUE, puoi considerare la richiesta accolta. I giorni vengono contati dal momento in cui fai la consegna anche se non ti viene rilasciata la ricevuta o se la richiesta viene protocollata più tardi.

Il SUE avvia, quindi, una conferenza di servizi, ovvero reperisce tutte le autorizzazioni che servono per poter realizzare l’intervento.

Un’altra strada che hai, come privato, per ottenere il consenso del SUE è quella di richiedere al SUE di convocare una conferenza di servizi ancora prima di presentare la SCIA. In questo caso dovrai allegare tutti i documenti che servono per poter avviare i lavori :
a) elaborati progettuali
b) dichiarazione asseverata dal progettista
c) documentazione richiesta dalla disciplina di settore

Se i documenti che consegni sono incompleti verrai avvisato trascorsi 10 giorni dalla consegna.

Da quando ricevi il consenso del SUE hai a disposizione 60 giorni per presentare la SCIA insieme a:
a) un documento firmato da un tecnico abilitato che conferma la conformità dell’intervento;
b) gli elaborati progettuali modificati, se richiesto, in base alle indicazioni previste dalla conferenza dei servizi

Da lì devono trascorrere 20 giorni senza comunicazioni perchè tu possa considerare la richiesta accolta.
Se lo preferisci puoi richiedere che ti venga consegnato un foglio che attesta che hai ottenuto il consenso.

In entrambi i casi è fondamentale che il tecnico che segue la pratica, entro 30 giorni dall’invio della richiesta, invia anche la SCCEA, Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità. Questo documento, infatti, dimostra la “conformità del progetto alle norme urbanistico-edilizie ed igienico-sanitarie”.

Data di inizio /fine lavori

Puoi iniziare i lavori subito dopo aver ricevuto il protocollo della richiesta. L’importante è che i lavori inizino entro un anno e terminino entro tre anni.
Se non pensi di voler iniziare subito i lavori perché magari li hai programmati a distanza di qualche mese e ti stai portando avanti con la documentazione puoi indicare la data durante la presentazione della SCIA. Data che non può essere successiva a un anno dal momento della presentazione.

Il titolo sarà valido dalla data che hai indicato. E se non riesci a iniziare/ finire l’intervento nei tempi che hai indicato puoi chiedere fino a tre proroghe, ciascuna di un anno, come previsto dall’art. 16 della L.R. n°15/2013. Quando comunichi la proroga devi allegare anche un documento firmato da un tecnico che attesta che l’intervento è conforme con le leggi vigenti.

Infatti, col trascorrere dei mesi, potrebbero venir fuori nuove leggi.

Ora che sai le modalità e le tempistiche non ti resta che affidarti a un tecnico per:

  • capire la fattibilità dell’intervento (una serie di domande a cui rispondere tra cui: Ci sono vincoli culturali o paesaggisti? Abiti nel centro storico?…)
  • controllare nel glossario se l’intervento rientra nel glossario delle attività di edilizia libera e controllare la legge Regionale; in alcuni casi, infatti, potresti dover comunque presentare una CILA
  • se l’intervento non è compreso nel glossario consultare la legislazione regionale e comunale per capire quale titolo abilitativo presentare

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